Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 2021, n. 113
1La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021".
Testo vigente dal 8 agosto 2021
