Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 2021, n. 113

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La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021".

Testo vigente dal 8 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2021 al 8 agosto 2021. 640 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attivita' svolta. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155 unita' di personale di area terza. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al quarto periodo le parole «nell'anno 2022» sono sostituite seguenti: «nell'anno 2026», le parole «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»; le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028»; le parole «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;

tolto: b) il quinto e sesto periodo sono soppressi. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 2021, n. 113

    La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-23;92~art1 · fonte del testo

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