Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 2021, n. 113

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La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021".

Testo vigente dal 8 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2021 al 8 agosto 2021. 619 parole tolte in 8 capoversi.

tolto: Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri

tolto: 1. Il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» e' sostituito dal seguente: «4.204»;

tolto: b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero «1.131» e' sostituito dal seguente: «1.128»;

tolto: c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero «1.108» e' sostituito dal seguente: «1.105»;

tolto: d) all'articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;

tolto: 2) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente: «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 2021, n. 113

    La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-23;92~art3 · fonte del testo

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