Art. 2 — Disposizioni finanziarie
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651
Testo vigente dal 29 giugno 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651
Testo vigente dal 29 giugno 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1996 al 29 giugno 1996. 170 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per il finanziamento degli interventi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-26;225~art2 · fonte del testo
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