Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 2022, n. 11
1La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
