Art. 10-quater — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni";
- b)al comma 7-quinquies, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni". 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute
Testo vigente dal 1 giugno 2021
