In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, e' consentito alle societa' alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto della societa'. E' altresi' consentito alle societa' alle quali si applica l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalita' di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa puo' essere parimenti rinviata alla nuova data.

Testo vigente dal 26 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-03-25;26~art1 · fonte del testo

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