Art. 31-quater — Contributo straordinario per le fusioni di comuni

All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari". 2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Testo vigente dal 21 maggio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art31quater · fonte del testo

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