Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (( All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio". 2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' sostituito dal seguente: "132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa"))

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017. 122 parole aggiunte.

… giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. aggiunto: All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio". 2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' sostituito dal seguente: "132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art21 · fonte del testo

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