Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. ((6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale)) Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2022 al 1 gennaio 2023. 13 parole tolte, 3 parole aggiunte.

tolto: Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti localiIl contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, … a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. aggiunto: 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno … copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzaretolto: , aggiunto: prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corsotolto: , la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio tolto: finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di … conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provincialetolto: . 6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti … enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gasaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art5 · fonte del testo

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