Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro ((per l'anno 2019,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro ((per l'anno 2019)), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Testo vigente dal 10 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 2019 al 10 marzo 2019. 6 parole aggiunte.

… di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro aggiunto: per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della … la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro aggiunto: per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-08;1~art22 · fonte del testo

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