Art. 1 — Misure finanziarie
All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni».
Testo vigente dal 24 gennaio 2025
