Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. 2 La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."

Testo vigente dal 21 gennaio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1988

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1988

    La competenza legislativa ripartita della Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1 del relativo statuto) è illegittimamente compressa dalla norma statale che preveda la gestione separata delle tesorerie ed esattorie comunali. La già ritenuta illegittimità di una siffatta disposizione di legge comporta che venga, analogamente, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, Legge 21 dicembre 1984, n. 867, in virtù del quale conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del decreto legge (non convertito) n. 771/1984 e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle relative disposizioni. - cfr. S. n. 114/1985.

    Art. 2 Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette · Art. 1 Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1984 al 21 gennaio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-12-21;867~art2 · fonte del testo

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