Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, lett. b), e 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n.

867 ("Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione

delle imposte dirette"), promosso con ricorso del presidente della

giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 22 gennaio

1985, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5

del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Alessandro Pace per la regione Trentino-Alto Adige e

l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1985 e depositato il 28

gennaio 1985, la regione Trentino-Alto Adige ha sollevato in via

prinipale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

primo comma, lett. b), e 2 primo comma, della legge 21 dicembre 1984,

n. 867, recante "misure urgenti per assicurare la continuità della

riscossione delle imposte dirette".

1.2. - La regione ricorrente rileva che con precedenti ricorsi

(r.ric. n. 38/1983 e 1/1984) ha impugnato l'art. 1 del d.-l. 18

ottobre 1983, n. 568, e l'articolo unico della relativa legge di

conversione 9 dicembre 1983, n. 681, i quali, con il prorogare, tra

l'altro, la gestione delle tesorerie comunali, invadevano la

competenza della ricorrente stessa, in materia di ordinamento dei

comuni (art. 5, n. 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige).

Nelle more dei relativi giudizi il Governo approvava un ulteriore

d.-l. - 15 novembre 1984, n. 771 - di proroga a tutto il 1985 della

suddetta gestione, decreto che tuttavia veniva bocciato in sede di

conversione; con successiva legge - appunto quella ora impugnata -

veniva disposto che "le gestioni delle tesorerie comunali continuano

ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni

previste dal d.-l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31

dicembre 1985.....". Era peraltro disposto all'art. 2, primo comma,

della stessa legge n. 867/1984 che "conservano efficacia gli atti ed

i provvedimenti in applicazione del d.-l. 15 novembre 1984, n. 771, e

restano salvi i rapporti sorti sulla base delle realative

disposizioni".

1.3. - La regione Trentino-Alto Adige impugna ora la legge n.

867/1984 ed in particolare le suddette disposizioni per i medesimi

motivi prospettati nei precedenti due ricorsi: la ricorrente

rivendica la propria competenza in materia di tesorerie comunali la

cui disciplina non va confusa con quella dei servizi di esattoria,

riservata alla competenza dello Stato. Non vi è dubbio che la

siffatta legge di proroga viene ad invadere nel modo piu concreto la

competenza riservata alla regione.

2. - Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, che

ribadisce le argomentazioni dedotte in relazione ai giudizi relativi

ai ricorsi n. 38/1983 e n. 1/1984. In particolare viene rilevato che

dal complessivo contenuto della richiamata normativa del 1983 può

dedursi che essa non riguarda i rapporti di tesoreria in sé, ma solo

quelli che ineriscano ai rapporti esattoriali. Le norme con le quali

il legislatore ha disposto la proroga dei contratti esattoriali in

corso (art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603) verrebbero a

riflettersi sulla durata dei rapporti di tesoreria costituitisi con

gli esattori, e quindi non sarebbe fondato l'assunto in base al quale

la normativa impugnata attiene alla materia dell'ordinamento dei

comuni.

Rileva ancora l'avvocatura che, in ogni caso, essendo alla base

della proroga della durata dei rapporti di tesoreria con gli esattori

e ricevitori provinciali l'interesse dello Stato ad agevolare, in via

transitoria, il mantenimento delle gestioni esattoriali, come

strumento per ottenere la regolare riscossione dei tributi, la

necessità di prorogare quei rapporti, anche con riguardo ai comuni

della regione ricorrente, non può essere ritenuta di spettanza di

questa, dal momento che l'interesse perseguito travalica il suo

ambito territoriale.

3. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della

ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, in relazione alla

questione avente ad oggetto l'art. 1, primo comma, lett. b), della

legge n. 867/1984, la cessazione della materia del contendere, a

seguito della sopravvenuta sentenza n. 114/1985 (come corretta

dall'ordinanza n. 192/1985), che ha dichiarato tale norma

incostituzionale; ha chiesto inoltre che, in relazione alla questione

avente ad oggetto l'art. 2, primo comma, della suddetta legge venga

dichiarata la illegittimità costituzionale di tale ultima norma. Considerato in diritto Con la sentenza n. 114/1985 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), della legge n.

867/1984, espungendo così la norma, ora di nuovo censurata,

dall'ordinamento.

Nella suddetta sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza

ripartita della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento

dei comuni e quindi di organizzazione delle tesorerie e delle

esattorie comunali - competenza in base alla quale la legge regionale

autorizza la gestione comune delle une e delle altre - è

illegittimamente compressa dalla norma impugnata con il prevedere la

gestione separata di esse.

Per la parte concernente l'art. 1, secondo comma, lett. b), della

legge impugnata, la questione va dunque dichiarata manifestamente

inammissibile.

Quanto all'art. 2, primo comma, della stessa legge n. 867/1984,

impugnato per motivi del tutto analoghi a quelli progettati nei

confronti dell'art. 1, secondo comma, lett. b), esso va dichiarato

costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da questa

Corte, con la sentenza suindicata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare

la continuità della riscossione delle imposte dirette");

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b),

della stessa legge, in quanto già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con la sentenza n. 114/1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari