Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 90/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del…

    Art. 76 cost. · Art. 7 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art10 · fonte del testo

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