Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e

2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore

lattiero-caseario), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1996

dal tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria nel procedimento

civile vertente tra la Marusca IV s.s. e Armanno Guaschino, iscritta

al n. 1221 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione della Marusca IV s.s. nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani e Sergio

Panunzio per la Marusca IV s.s. e l'avvocato dello Stato Oscar

Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 nel corso di un

giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico per ottenere

dall'affittuario il risarcimento del danno derivante dall'abbandono

dell'allevamento di bestiame lattifero in precedenza esistente, il

tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,

della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore

lattiero-caseario), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della

Costituzione.

Nel contesto della disciplina emanata in applicazione della

normativa comunitaria per regolare le quote della produzione di latte

bovino assegnate ai singoli produttori, la disposizione denunciata

prevede (al comma 1) che la titolarità di ciascuna quota spetta al

produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola,

fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stessa

disposizione stabilisce inoltre (al comma 2) che il conduttore può

cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole

annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purché

l'azienda del produttore acquirente sia ubicata nella medesima

regione e si trovi nella stessa categoria di territorio.

La pretesa fatta valere nel giudizio principale si fonda su di un

contratto di affitto stipulato nel 1933, che obbligava il conduttore

a tenere nel fondo vacche lattifere, pena il risarcimento dei danni e

la risoluzione del contratto. Da diversi anni l'affittuario aveva

abbandonato l'allevamento di bestiame, nonostante il proprietario

avesse ricostruito ed attrezzato, nel 1977, la stalla.

Il tribunale di Casale Monferrato ritiene di dover liquidare il

danno cagionato al proprietario del fondo per il depauperamento del

bestiame e, in caso di ripristino, per la perdita della quota latte,

che viene assegnata sulla base della produzione nell'anno precedente.

Lo stesso tribunale ritiene, tuttavia, che la disposizione denunciata

avrebbe attribuito all'affittuario la facoltà di tenere il

comportamento che ha causato il danno, consentendogli di cedere o

affittare, totalmente o parzialmente, la quota latte senza che venga

alienata l'azienda agricola, con l'effetto di privare il proprietario

dell'effettiva ricchezza del fondo. Ad avviso del giudice rimettente

questa disciplina determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, una irragionevole disparità di trattamento tra

proprietario e conduttore; violerebbe, inoltre, l'art. 42 della

Costituzione, sottraendo al proprietario del fondo dato in affitto la

facoltà, tipica del diritto di proprietà, di sfruttare e disporre

della cosa propria, determinando effetti sostanzialmente

espropriativi senza indennizzo; contrasterebbe, infine, con l'art. 44

della Costituzione, che consente di imporre obblighi e vincoli alla

proprietà terriera privata solo al fine di conseguire il razionale

sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, giacché

non si terrebbe in alcun modo conto degli investimenti che il

proprietario del fondo ha fatto per adibirlo all'allevamento del

bestiame, mentre l'affittuario percepirebbe l'indennità concessa per

l'abbandono della produzione lattiera.

2. - Si è costituita in giudizio la società proprietaria del

fondo, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale.

L'inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto dal

conduttore del fondo, di mantenere un determinato numero di vacche

lattifere, rischierebbe di privare il proprietario della possibilità

di allevare, in futuro, bestiame da latte, per la perdita della quota

di produzione ammessa in attuazione della disciplina comunitaria. Ne

deriverebbe un pregiudizio per il proprietario del fondo, che pur

avendo predisposto per l'allevamento apposite strutture, destinate a

permanere nella sua titolarità al termine del rapporto di affitto,

verrebbe, di fatto, privato della possibilità di un utile

sfruttamento del fondo, giacché la quota latte è determinata in

base alla produzione negli anni precedenti.

La parte privata ritiene che al proprietario sia riservato un

trattamento deteriore rispetto all'affittuario, giacché verrebbe

sacrificato, senza alcuna giustificazione, il suo diritto di godere e

disporre del bene. Inoltre avrebbe effetti espropriativi

l'attribuzione all'affittuario dell'intera indennità concessa per

l'abbandono, anche senza il consenso del proprietario, della

produzione di latte, mentre non tener conto degli investimenti

effettuati dal proprietario contrasterebbe con le finalità di

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi

rapporti sociali, le sole che consentono di imporre vincoli alla

proprietà.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata infondata.

L'Avvocatura ricorda che la disciplina comunitaria del settore si

basa sull'attribuzione individuale del quantitativo di riferimento

per la produzione di ciascuna azienda (regolamento CEE n. 3950 del 28

dicembre 1992). La titolarità della quota latte è attribuita a chi

esercita effettivamente l'attività produttiva, anche se non è il

proprietario del fondo. Il produttore è, difatti, l'unico

destinatario della disciplina diretta ad eliminare lo squilibrio tra

domanda ed offerta nel settore lattiero; disciplina che impone il

pagamento di una somma per la quantità di prodotto commercializzata

in eccesso rispetto alla quota latte attribuita.

La legge n. 468 del 1992, seguendo l'impostazione comunitaria,

avrebbe previsto l'attribuzione della quota latte al singolo

produttore, nella qualità di conduttore dell'azienda agricola.

Essendo, tuttavia, riconosciuto alle parti il potere di pattuire

diversamente rispetto alla previsione legislativa la cui disciplina

è da intendere, altrimenti, da loro accettata non sarebbe

configurabile una violazione del principio di eguaglianza nel

trattamento delle parti stesse e, di conseguenza, verrebbero meno

anche i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli

artt. 42 e 44 della Costituzione.

4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una

memoria per ribadire e precisare gli argomenti svolti a sostegno

della rilevanza e della fondatezza della questione.

La memoria ribadisce, in particolare, che la disciplina legislativa

denunciata, prendendo in considerazione la titolarità della quota

latte indipendentemente dalla proprietà del fondo, determinerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari ed

affittuari, giacché ignorerebbe completamente la situazione del

conduttore che si avvalga di strutture predisposte dal proprietario e

destinate a permanere nella disponibilità di quest'ultimo una volta

cessato il rapporto di affitto.

L'attribuzione all'affittuario dell'intera indennità per

l'abbandono della produzione lattiera dell'azienda, senza considerare

in alcun modo gli investimenti effettuati dal proprietario,

determinerebbe un vincolo alla proprietà terriera privata che non è

diretto, come invece richiede l'art. 44 della Costituzione perché

possa essere imposto, a conseguire il razionale sfruttamento del

suolo ed a stabilire equi rapporti sociali. La rinuncia alla futura

utilizzazione delle strutture produttive esistenti dipenderebbe

esclusivamente dalla decisione di chi, come l'affittuario-gestore, se

ne avvale solo in via temporanea. Sarebbe, in tal modo, leso l'equo

contemperamento di rapporti, inteso come equilibrio sostanziale tra

le diverse categorie interessate, giacché l'affittuario può

abbandonare la produzione lattiera senza il consenso, anzi senza

sentire affatto il proprietario; con un esito sostanzialmente

espropriativo, in quanto le conseguenti limitazioni incidono in modo

determinante sul godimento del bene da parte del proprietario.

La disposizione denunciata non troverebbe giustificazione nella

disciplina comunitaria che attribuisce al produttore la titolarità

della quota latte, perché la questione di legittimità

costituzionale non riguarderebbe tale titolarità, ma il potere di

disporne senza il consenso del proprietario, conseguendo il solo

conduttore ogni vantaggio economico. Nella disciplina comunitaria,

inoltre, le quote sarebbero sempre collegate all'azienda e, quindi,

al fondo al cui trasferimento, salvo specifiche circostanze, sono

legate.

La parte privata ritiene che l'incostituzionalità della

disposizione denunciata non sarebbe evitata, come invece sostiene

l'Avvocatura dello Stato, dalla possibilità di diverse pattuizioni

tra le parti, proprio perché il problema non riguarderebbe la

titolarità della quota, bensì l'esercizio del potere di disporne

senza il consenso del proprietario, anche quando quest'ultimo abbia

effettuato investimenti per predisporre le strutture necessarie alla

produzione.

Ad avviso della parte privata, il contrasto con la Costituzione

potrebbe essere risolto con il radicale annullamento dei primi due

commi dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992, oppure dichiarandone

la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono

che, per gli atti di disposizione della quota da parte del

conduttore, sia richiesto il consenso del proprietario che abbia

fornito le strutture necessarie per la produzione lattiera. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disposizione che nel contesto delle misure urgenti adottate, in

applicazione della normativa comunitaria, per disciplinare la

produzione del latte destinato alla commercializzazione prevede che,

fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, la titolarità della

quota latte spetta al produttore, nella sua qualità di conduttore

dell'azienda agricola, e stabilisce, inoltre, che il conduttore può

cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole

annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purché

vengano rispettate le condizioni stabilite dalla stessa disposizione

(art. 10, rispettivamente commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992,

n. 468).

Il tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria, nel corso di

un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico, attrezzato

per l'allevamento di bestiame da latte, per ottenere il risarcimento

del danno derivante dalla perdita, per responsabilità

dell'affittuario, del diritto alla assegnazione della quota di

produzione del latte per la commercializzazione, ha ritenuto che

l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la

quota latte privi il proprietario dell'effettiva ricchezza del fondo

e determini: a) una irragionevole disparità di trattamento tra

proprietario e conduttore, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione; b) un effetto espropriativo senza indennizzo, in

violazione dell'art. 42 della Costituzione, venendo sottratta al

proprietario una facoltà di godimento e di utilizzazione del fondo;

c) un contrasto con le finalità, indicate dall'art. 44 della

Costituzione, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali, giacché sarebbero privilegiate le

scelte transeunti dell'affittuario, cui è attribuita l'indennità

concessa per l'abbandono della produzione di latte, mentre non

sarebbero considerati gli investimenti effettuati dal proprietario

per attrezzare il fondo per l'allevamento di bestiame lattifero.

2. - La questione non è fondata, non essendo condivisibile

l'interpretazione posta a base del dubbio di legittimità

costituzionale.

L'attribuzione della titolarità della quota latte al conduttore

dell'azienda agricola è prevista nel contesto delle norme che

disciplinano la produzione del latte destinato alla

commercializzazione, per contenerla nei limiti quantitativi stabiliti

in sede comunitaria. Il meccanismo di limitazione della produzione

opera mediante l'assegnazionea ciascun produttore di un quantitativo

di riferimento della produzione annuale, superato il quale egli è

tenuto al pagamento di una somma, a titolo di prelievo supplementare,

rapportata alla quantità eccedente la quota latte assegnata. In tal

modo viene sanzionata sul piano economico, ed è quindi resa non

conveniente, la produzione che eccede il quantitativo predeterminato.

Le esigenze di ristrutturazione del settore possono essere

perseguite, ma con modalità tali da non determinare eccedenze di

produzione: agli operatori è attribuita la facoltà, a determinate

condizioni, di trasferire indipendentemente dall'azienda la quota

latte ad altri produttori.

Il sistema di contenimento della produzione nei limiti prefissati

ha, come punto centrale di riferimento, il produttore: a lui è

assegnata la quota di produzione; egli è soggetto al prelievo

supplementare, per la produzione eccedente tale quota; lo stesso è,

quale titolare della quota latte, legittimato a cederla o ad

affittarla, totalmente o parzialmente.

Il produttore, individuato nel conduttore dell'azienda agricola, è

dunque l'unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi

posti alla produzione ed è il solo responsabile degli obblighi che

ne derivano. In conformità all'impostazione delle norme comunitarie,

è considerato produttore l'imprenditore agricolo, indipendentemente

dal titolo che è alla base della conduzione del fondo e, quindi,

senza che rilevi sul piano esterno, della disciplina della

produzione, il rapporto interno tra imprenditore-affittuario e

proprietario. La disciplina considerata non è, dunque, destinata a

dettare una nuova, seppur parziale, regolamentazione dei contratti

agrari e non altera i reciproci poteri e doveri intercorrenti tra

proprietario ed affittuario, il quale ultimo è responsabile nei

confronti del primo per l'eventuale inadempimento. L'affittuario può

prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione

del fondo; può apportare miglioramenti e procedere a trasformazioni

coerenti con i programmi regionali di sviluppo o con la vocazione

colturale della zona; risponde, tuttavia, oltre che della violazione

delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del

fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione

dell'allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita

all'affittuario, ovvero quando l'allevamento stesso, con la relativa

assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della

estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. Inoltre,

ricorrendone le condizioni, l'inadempimento potrà dare titolo alla

risoluzione del rapporto.

In definitiva, la disposizione denunciata, regolamentando i

quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad

essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario

del fondo rustico e non determina, pertanto, gli effetti lesivi

ipotizzati nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468

(Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale

di Casale Monferrato - sezione agraria con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il Redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 6 aprile 1988.

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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