Art. 11 — Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri

Non possono essere sottoposti a sequestro ne' pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorita' monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia. L'inefficacia di cui al comma 1 e' rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

Testo vigente dal 4 luglio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92~art11 · fonte del testo

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