Art. 17 — Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate
I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attivita' per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
