Art. 17 — Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali
Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 ((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
