Art. 13-bis — Disposizioni fiscali per l'industria fonografica
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta". La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
