Art. 8 — Modifiche al credito d'imposta ZES
Modifiche al credito d'imposta ((per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)) ((All'articolo 1 del)) decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.»;
- b)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;
- c)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)), risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 ((del presente articolo)). Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1 ((, del decreto-legge n. 124 del 2023)), rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2 del presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo». (( In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a disposizione della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilita' speciale n. 1778 delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio dei piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10))
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
