Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. ((4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura" e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";
  • b)il comma 4 e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta 2020 e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta," e le parole "1° luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020 al 30 giugno 2021";
  • b)dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalita' applicative gia' definite ai sensi del comma 6". Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020.

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2020 al 22 maggio 2021. 22 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.

… e per il turismo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. tolto: Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le aggiunto: 4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2aggiunto: , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 … decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 tolto: gennaio aggiunto: luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore tolto: del presente decreto. aggiunto: della presente disposizione All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 4 e' abrogato. tolto: 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse … agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126aggiunto: . Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 …

… novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. tolto: 7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di … si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari