Art. 9 — Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca
All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ((ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti)).".
Testo vigente dal 19 dicembre 2010
