Art. 9 — Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ((ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti)).".

Testo vigente dal 19 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2010 al 19 dicembre 2010. 20 parole aggiunte.

… disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa aggiunto: ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-11-12;187~art9 · fonte del testo

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