Art. 4 — Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale
All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia ((tra quelli gia' collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese)).".
Testo vigente dal 19 dicembre 2010
