Art. 3 — Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale
L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonche' da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali. ((Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli gia' collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.)) La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonche' in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.
Testo vigente dal 19 dicembre 2010
