((Alla)) legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((all'articolo 3, comma 1, le parole:)) «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «((Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi))»;
  • b-bis)all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 'intermediari abilitati': le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in. Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione";
  • b-ter)l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Compiti degli intermediari). - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo";
  • b-quater)all'articolo 5, comma 1, le parole: ", la Banca d'Italia puo'" sono sostituite dalle seguenti: "e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono" e le parole: "puo' effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare ispezioni";

Testo vigente dal 20 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2022 al 20 agosto 2022. 178 parole tolte, 293 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'articolo 3, comma 1, dellaaggiunto: Alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: le parole aggiunto: all'articolo 3, comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «tolto: Gliaggiunto: Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi»;

btolto: ) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elencoaggiunto: -bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 'intermediari abilitati': le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in. Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione";

aggiunto: b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Compiti degli intermediari). - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, tolto: e del soggetto competente a svolgere le predette attivita'. La Commissione e' composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede,e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli aggiunto: gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo";

aggiunto: b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", la Banca d'Italia puo'" sono sostituite dalle seguenti: "e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, tolto: nonche' da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». aggiunto: secondo le rispettive competenze, possono" e le parole: "puo' effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare ispezioni";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73~art33 · fonte del testo

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