Art. 33 — Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220
((Alla)) legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((all'articolo 3, comma 1, le parole:)) «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «((Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi))»;
- b-bis)all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 'intermediari abilitati': le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in. Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione";
- b-ter)l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Compiti degli intermediari). - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo";
- b-quater)all'articolo 5, comma 1, le parole: ", la Banca d'Italia puo'" sono sostituite dalle seguenti: "e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono" e le parole: "puo' effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare ispezioni";
Testo vigente dal 20 agosto 2022
