Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma l e' sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ((e ai master di primo livello)) presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'.";

Testo vigente dal 26 novembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2002 al 26 novembre 2002. 63 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) il comma l e' sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, aggiunto: ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, aggiunto: ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di … secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica aggiunto: e ai master di primo livello presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'.";

tolto: c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-25;212~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari