Art. 2-quinquies — Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

((Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

  • a)il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
  • b)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.)) Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 122/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2024

    In riferimento alla solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare. La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la ratio ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge. Nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, purché siano corroborate da massime d’esperienza plausibili e rispecchino l’id quod plerumque accidit.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, anche intrinseca, disparità di trattamento e del diritto di difesa, l’art. 2-quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, come conv., nel testo modificato dall’art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Napoli, che esclude dai benefici delle vittime della criminalità organizzata chi ha legami familiari con i soggetti colpiti da una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione della stessa o per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se persegue la finalità legittima di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, è sproporzionata. Da un lato, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, che impongono una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge, con un rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario. Dall’altro lato, la condizione ostativa, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita; in questo modo, impedisce sia di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda, sia di restituire alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale).

    Art. 2-quinquies Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 2024 al 12 aprile 2025. 44 parole tolte, 80 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ferme aggiunto: restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, tolto: e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario aggiunto: risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

aggiunto: b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti tolto: risulti aggiunto: sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una tolto: misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 aggiunto: delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. tolto: 575, e successive modificazioni, aggiunto: 159, ovvero di soggetti nei cui confronti tolto: risulti aggiunto: sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penaletolto: ;

tolto: b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risultiaggiunto: , salvo risulti che, al tempo dell'evento, tolto: gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava aggiunto: avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-02;151~art2quinquies · fonte del testo

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