Capo II – Misure in favore degli enti territoriali
- Art. 40 — Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
- Art. 40-bis — Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane
- Art. 41 — Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale
- Art. 42
- Art. 43