Art. 5 — Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.)) Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 12 marzo 2006
