Art. 3-bis — Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa
Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 ottobre 2004
