Art. 30 — Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
Al fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 2011, n. 183
7La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 59) che "Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000".
Testo vigente dal 1 gennaio 2012
