Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80".

Testo vigente dal 28 marzo 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 54/2019

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 4 del 2006, conv., con modif. nella legge n. 80 del 2006. Il rimettente ha ritenuto che l'univoco tenore letterale della norma censurata precluda un'interpretazione conforme, che deve pertanto cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2017, n. 82 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 95 del 2016 ).

    Art. 31 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2006 al 28 marzo 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art31 · fonte del testo

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