Art. 1 — Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 2023, n. 95.
Abrogato dal 28 luglio 2023
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 2023, n. 95.
Abrogato dal 28 luglio 2023
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2 versioni dal 2023
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2023 al 28 luglio 2023. 612 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 2023, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 26 luglio 2023, n. 95
La L. 26 luglio 2023, n. 95 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-28;79~art1 · fonte del testo
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