Art. 11 — Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)): "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.".
Testo vigente dal 12 marzo 2006
