Art. 3-bis — Mobilità del personale dirigenziale
All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "E assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto". 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalita' individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica"
Testo vigente dal 29 luglio 2004
