Art. 14-septies — Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";
- b)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni";
- c)al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite le seguenti: ", l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,". Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
