Art. 2 — Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
- a)che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- b)che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c)le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- d)le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- e)di eta' superiore ai 75 anni. 2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis ((...)) la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi' le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».
Testo vigente dal 22 settembre 2022
