Organizzazione dell'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:

  • a)coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, ((commi 198 e seguenti)), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
  • b)provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attivita' del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attivita' gia' espletate e gli strumenti gia' adottati dal Garante;
  • c)svolge attivita' di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attivita' istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni ((, dalla legge)) 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta' assunzionali.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, tolto: comma aggiunto: commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

… All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni tolto: conaggiunto: , dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art10 · fonte del testo

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