Art. 9-bis — Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori

All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis";
  • b)il comma 3 e' abrogato. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorita' marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Testo vigente dal 22 settembre 2022

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