Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 27 agosto 2012. 281 parole tolte, 16 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

tolto: a) la delibera del consiglio di amministrazione;

tolto: b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

tolto: c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

tolto: d) la data di sottoscrizione prevista;

tolto: e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

tolto: a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;

tolto: b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: c) il profilo di rischio dell'Emittente;

tolto: d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformita' al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;

tolto: e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-27;87~art8 · fonte del testo

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