Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 27 agosto 2012. 338 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

tolto: a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

tolto: b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

tolto: c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-27;87~art9 · fonte del testo

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