Art. 2 — Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
Testo vigente dal 27 agosto 2012
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
Testo vigente dal 27 agosto 2012
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Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 27 agosto 2012. 2170 parole tolte, 16 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al comma 1:
tolto: 1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;
tolto: 2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis».
tolto: 3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche,»;
tolto: b) al comma 2:
tolto: 1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola «diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;
tolto: 2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le seguenti «o trasferimenti»;
tolto: 3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
tolto: c) al comma 3:
tolto: 1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
tolto: 2) al secondo periodo: la parola «suddetti» e' eliminata e dopo la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;
tolto: 3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;
tolto: d) al comma 4:
tolto: 1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;
tolto: 2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;
tolto: 3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;
tolto: 4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa' di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;
tolto: 5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e' corrisposta in denaro.»
tolto: e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;
tolto: f) al comma 8-bis:
tolto: 1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» e' sostituita dalle parole «costituita dal»;
tolto: 2) al secondo periodo e' eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «societa' di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;
tolto: 3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;
tolto: g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti: «8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. 8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate. 2. Sono abrogati:
tolto: a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
tolto: b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
tolto: c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
tolto: d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-27;87~art2 · fonte del testo
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