Art. 2 — Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato
Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali ((nelle materie di propria competenza,)) il Ministero della cultura istituisce una unita' di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. L'Unita' di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
- a)esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali ((africani));
- b)promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
- c)coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. L'unita' di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. L'Unita' di missione e' composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((da due)) dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e da cinque)) unita' di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attivita' inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unita' dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui e' conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia ((per il Piano Mattei)) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.
Testo vigente dal 26 febbraio 2025
