Il Ministero:

  • a)definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformita' alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;
  • b)persegue le finalita' di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle universita' e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
  • c)coordina la partecipazione di associazioni, fondiazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero puo' svolgere altresi' funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalita' della presente legge;
  • d)provvede, con le modalita' previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita' a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;
  • e)definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati.
  • f)cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonche' di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;
  • g)presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art3 · fonte del testo

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