Art. 1-ter — Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata ((dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe)), e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' rientranti nelle finalita' statutarie. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto ((agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,)) che risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse)). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate)). Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
