Art. 1-ter — Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata ((dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe)), e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' rientranti nelle finalita' statutarie. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto ((agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,)) che risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse)). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate)). Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2024 al 1 gennaio 2026. 200 parole tolte, 220 parole aggiunte.

Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata tolto: dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 aggiunto: dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. tolto: 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiunto: 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, … attivita' rientranti nelle finalita' statutarie. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto tolto: ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 aggiunto: agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, che risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tolto: l'accesso al contributo, i soggetti aggiunto: le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma tolto: 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze aggiunto: 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il … dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tolto: stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. 5. aggiunto: individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base … valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39~art1ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari