Art. 17 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse;
- b)al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad azionariato particolarmente diffuso." ((1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttivita' nel territorio nazionale))
Testo vigente dal 7 giugno 2020
