Art. 11-octies — Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'. 7 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
7con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
8con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
