Art. 14-ter — Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico
Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune ((fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)), le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 ((e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)) non e' obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di ((ventiquattro mesi)). Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
Testo vigente dal 2 marzo 2021
