Art. 21-bis — Disposizioni urgenti per i progetti del PNRR degli enti pubblici di ricerca
((Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarita' degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.)) ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:))
- a)((quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;))
- b)((quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)).
Testo vigente dal 21 aprile 2026
